Lo statuto della Scuola

 

TITOLO I - Costituzione, sede, durata, scopo

 

Art.1 - E' costituita una associazione nazionale apolitica, autonoma e senza scopi di lucro, denominata ASSOFIORISTI SCUOLA DI CULTURA, TECNICA E ARTE FLOREALE.

L'Associazione aderisce alla Confesercenti Nazionale, organizzazione democratica a dimensione nazionale degli imprenditori del settore commerciale, turistico e dei servizi.

Art.2 - L'Associazione ha sede in Roma Via Nazionale n.60.

L'Assemblea può istituire uffici e sedi secondarie e periferiche in Italia e all'estero.

Art.3 - L'Associazione avrà durata sino al 31.12.2050, ma può essere prorogata, uno o più volte ovvero anticipatamente sciolta, con la deliberazione degli associati.

Art.4 - ASSOFIORISTI, SCUOLA DI CULTURA TECNICA E ARTE FLOREALE non persegue scopi di lucro e si pone le seguenti finalità:

  • a) l'organizzazione e lo sviluppo della formazione professionale, intesa come acquisizione dei contenuti culturali, tecnico professionali, tecnologici ed operativi, per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero della formazione continua per chi opera nel campo del lavoro autonomo e dipendente, e dell'attività imprenditoriale, ovvero infine dell'alta formazione per chi viene interessato da processi di riconversione professionale, organizzativa e tecnologica;
  • b) l'organizzazione di corsi, presentazioni, manifestazioni ovvero altre forme di coinvolgimento di tutti i cittadini allo scopo di diffondere la cultura tecnica floreale, la conoscenza e la cura delle piante e dei fiori e l'uso degli stessi quale strumento estetico per l'abbellimento degli edifici e delle abitazioni.

Art.5 - Per il raggiungimento degli scopi previsti, l'Associazione, oltre ad attuare l'elaborazione e la realizzazione dei suoi interventi formativi con la più ampia partecipazione delle forme e organizzazioni sociali e sindacali esistenti, si propone di:

a)         promuovere, organizzare e/o coordinare, sia in Italia che all'estero, attività e servizi di formazione professionale, di aggiornamento e perfezionamento, di orientamento ed inserimento nel mondo produttivo;

b)         promuovere concorsi, manifestazioni floreali di Arte e Tecniche di composizione con tutti gli operatori del settore;

c)         promuovere, organizzare e/o coordinare dimostrazioni floreali per tutti coloro che siano interessati a diventare operatori del settore;

d)         promuovere, organizzare e/o coordinare corsi, presentazioni, manifestazioni ovvero altre forme di coinvolgimento di tutti i cittadini;

e)         diffondere l'informazione tecnica e professionale del settore attraverso convegni, incontri e pubblicazioni specifiche periodiche e/o monografiche, compresa la pubblicazione di una rivista periodica di settore per la quale potrà essere curata anche la raccolta pubblicitaria;

f)          promuovere l'erogazione di borse di studio, sussidi, elargizioni di denaro o di prodotti floreali ai partecipanti ai corsi di formazione destinando a tali fini le risorse specificatamente messe a disposizione dalle aziende del settore ovvero raccolte presso le stesse;

g)         promuovere, organizzare e/o coordinare viaggi e soggiorni di studio, sia in Italia che all'estero, dei partecipanti ai corsi;

h)         promuovere, organizzare e/o coordinare servizi reali di sviluppo del settore quali a mero titolo esemplificativo: servizi informatici, servizi amministrativi, servizi consulenziali, servizi di franchising, servizi di raccolta e diffusione di dati del settore, servizi di comunicazione, promozione e pubblicitari, ecc.

Art.6 - Per dare pratica applicazione alla propria attività, la Scuola può intraprendere collaborazioni, dare o avere partecipazioni con altri enti o organizzazioni pubbliche o private purché abbiano fini istituzionali non contrastanti con le presenti forme statutarie.

 

TITOLO II - associati, organi

Art.7 - Oltre ai fondatori, possono far parte della Associazione tutte quelle persone, enti o organizzazioni pubbliche e private che si prefiggono direttamente o indirettamente il raggiungimento di scopi analoghi o similari nel campo della formazione professionale e dello sviluppo imprenditoriale ed economico.L'ammissione avviene su richiesta dell'aspirante socio che si obbliga a rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione.

Art.8 - All'Atto dell'ammissione, gli associati dovranno versare una quota di iscrizione, la cui entità sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.Gli associati saranno inoltre tenuti al pagamento di un contributo annuo ordinario fissato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà pure deliberare il versamento di contributi straordinari.

Art.9 - L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

  • presentazione di domanda scritta nella quale il richiedente si obbliga all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e nella quale sia indicato il cognome, il nome, la data di nascita e la residenza del richiedente se ditta individuale, ovvero denominazione o ragione sociale delle società, sede legale e dati anagrafici del legale rappresentante;
  • il pagamento della quota associativa . In caso di associati aventi firma giuridica societaria saranno tenuti al pagamento della quota associativa i singoli soci e non la società.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio direttivo il quale, in caso di eventuale rifiuto, dovrà precisarne il motivo mediante comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Art.10 - La qualità di associato non è trasmissibile.

Art.11 - Prima del termine di durata dell'Associazione, possono recedere dall'Associazione gli Associati dissenzienti dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria o per giusta causa.La dichiarazione di recesso è comunicata all'Associazione a mezzo raccomandata ed ha effetto alla scadenza dell'anno in corso, purché trasmessa almeno tre mesi prima.

Art.12 - L'Assemblea può deliberare l'esclusione dell'Associato che:

  • a) si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni associative;
  • b) non provveda a sanare la propria esposizione debitoria verso l'Associazione, a qualsiasi titolo maturata;
  • c) abbia arrecato gravi danni morali e materiali all'Associazione o agli altri Associati;
  • d) non mantenga requisiti e finalità statutarie coerenti con il presente statuto.

Prima che deliberi in merito l'Assemblea, il Consiglio direttivo invita per iscritto l'associato a provvedere entro 30 giorni dalla richiesta a regolarizzare la sua posizione o a far pervenire chiarimenti e giustificazioni.

Decorso tale termine e permanendo l'inadempienza, l'Assemblea potrà deliberare l'esclusione.

Art.13 - Gli Associati receduti o esclusi restano responsabili verso l'Associazione delle obbligazioni da essa assunte nei confronti dei terzi per gli scopi associativi e per le loro richieste e delle spese di funzionamento dell'Associazione, sino alla data in cui cessano di farne parte.

Gli Associati receduti, esclusi, ovvero che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere le quote sottoscritte e i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo associativo e sul patrimonio dell'Associazione.

Art.14 - Le Organizzazioni aderenti devono dare tempestiva comunicazione all'Associazione delle modifiche apportate, successivamente alla adesione, alle finalità perseguite ovvero alle attività esercitate e della variazione delle persone aventi la legale rappresentanza. Gli associati aventi forma giuridica societaria dovranno comunicare, oltre alle stesse informazioni di cui al precedente periodo, anche le variazioni dei propri soci.

Art.15 - Sono organi dell'Associazione:

  • a) l'Assemblea dei soci;
  • b) il Consiglio direttivo;
  • c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • d) il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

Art.16 - L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in altro luogo almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati.

La convocazione deve essere effettuata tramite lettera raccomandata, fax, avviso di posta elettronica o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni, spedita o inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella convocazione debbono essere indicati giorno, luogo, data, ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti trattati e gli estremi della seconda convocazione.

Art.17 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Ciascun associato ha diritto ad un voto per ogni quota di fondo associativo sottoscritta e versata, e può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto ovvero per revocare l'adesione alla Confesercenti Nazionale, occorre la presenza di tanti Associati che rappresentino i tre quarti dei voti esprimibili ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle relative alla loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. Ogni associato non può rappresentare più di 5 associati.

Art.18 - L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, approva i bilanci e le politiche di sviluppo dell'Associazione, delibera sulle modificazioni dello Statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge.

Art.19 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente.Per la redazione del verbale, il Presidente nomina un Segretario, salvo che il verbale non venga redatto da un notaio.

Art.20 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, a seconda di quanto delibererà l'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente ed uno o più consiglieri dotati di particolari poteri e/o attribuzioni.

La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire un compenso in favore del Presidente, del Vice Presidente e dei consiglieri dotati di particolari poteri e/o attribuzioni. Ai consiglieri è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Art.21 - Il Consiglio Direttivo ha più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto per legge è riservato alla competenza dell'Assemblea.

Può delegare ad uno o più consiglieri i poteri per l'ordinaria amministrazione fissandone i limiti e le forme di esercizio della delega.

Oltre a quanto ad esso demandato dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio Direttivo:

  • a) determina l'organizzazione periferica dell'Associazione creando Comitati provinciali;
  • b) delibera su tutte le questioni generali riguardanti le finalità istituzionali dell'Associazione, nonché sui criteri e sulle direttive generali per l'attuazione delle finalità delle stesse;
  • c) conferisce e revoca procure per singoli atti o per categorie di atti;
  • d) delibera sull'ammissione dei soci;
  • e) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
  • f) elabora proposte e strategie da sopportare all'esame dell'assemblea;
  • g) approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea;
  • h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.

Art.22 - Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e in sede straordinaria ogni volta che lo stesso Presidente lo riterrà necessario, o quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei suoi membri.La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, fax o avviso di posta elettronica o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuni, inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza limitatamente alle sedute straordinarie, per telegramma inviato almeno due giorni prima, indicando sempre ora, giorno, luogo e argomenti in discussione.

Per la validità delle deliberazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.23 - Il Presidente del Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a)   rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ne firma gli atti e i documenti di impegno nei confronti anche di Banche e di Enti Pubblici, oltre ai poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo;

b)   convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni.

Art.24 - L'organizzazione periferica dell'Associazione può attuarsi mediante Comitati provinciali aventi gestione e organizzazione rette da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

Art.25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è nominato dall'Assemblea, che designa il Presidente del Collegio e determina il compenso spettante a ciascun membro effettivo.

Il Presidente del Collegio è nominato su indicazione della Confesercenti Nazionale.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta:

a)   esaminare la contabilità e la cassa dell'Associazione mediante verifica da effettuarsi almeno ogni semestre;

  • c) esaminare i Bilanci, preventivi e consuntivi, dal punto di vista tecnico, finanziario e contabile e riferire all'Assemblea con apposita relazione.

 

TITOLO III - Entrate, patrimonio ed esercizi sociali

Art.26 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

a)   dai servizi forniti agli associati e ai non associati;

b)   dalle quote annuali di iscrizione, dai contributi annui ordinari e dagli eventuali contributi straordinari versati dagli associati;

c)   dai contributi erogati dallo Stato o da Enti pubblici Istituzionali e Territoriali;

d)   dai contributi e dalle donazioni erogati da altre associazioni, enti, istituzioni e privati;

e)   da ogni altra entrata.

Art.27 - Il patrimonio sociale è formato dal fondo associativo e dagli avanzi di gestione, ridotti dalle eventuali perdite di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.

Art.28 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I bilanci preventivi e consuntivi dovranno essere approvati dall'assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, sulla base delle relazioni redatte dal Consiglio Direttivo.

Bilanci e relative relazioni dovranno essere lasciate a disposizione degli associati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea.

 

TITOLO IV - Disposizioni finali e generali

Art.29 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Le attività che residuano al termine della liquidazione sono ripartite tra gli Associati in proporzione alla loro partecipazione al fondo comune.

Art.30 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

Art.31 - Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, varranno le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

 

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